Art. 4.

      1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:

          a) fornitura di presìdi sanitari in regime di libera scelta utili per garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla quantità e qualità della vita di relazione;

          b) interventi di riabilitazione funzionale;

          c) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, in particolare nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;

          d) insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle incontinenze medio-gravi e delle stomie;

          e) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presìdi necessari e sulle modalità per ottenerli, in tempi rapidi e a titolo completamente gratuito, dalle competenti ASL;

          f) assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per l'ottenimento dei presìdi di cui alle lettere da a) a e);

          g) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;

          h) controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e della incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualità dei presìdi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate;

          i) in caso di necessità, assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro e in particolare, nel caso di bambini stomizzati con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente, nelle scuole di ogni ordine e grado;

          l) assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non

 

Pag. 5

autosufficienti e nei confronti dei soggetti in età pediatrica.